La richiesta di anticipazione del Tfr anche più volte nel corso del rapporto di lavoro è un tema che negli ultimi anni è certamente più diffuso che in passato. L’anticipazione del Tfr è una pratica opzionabile dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro per diverse situazioni previste esplicitamente dall’art. 2120 del Codice civile.
La tendenza degli ultimi anni di richiedere l’anticipazione del Tfr è, a parere di chi scrive, più legata ad esigenze economiche generiche che circostanziate dai motivi previsti dall’art. del CC.- Infatti lo stesso articolo 2120 del CC con riferimento all’anticipazione del Tfr all’ultimo comma recita: “Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.”
Ciò significa che è possibile farne richiesta al Datore di Lavoro senza necessariamente rispettare quanto indicato dai commi 6 al 10 dell’art. 2120
Questa “opportunità” non va applicata in modo sommario e generalizzato perché può determinare anche delle problematiche che è bene chiarire fin da subito.
Al riguardo facciamoci delle domande:
- Se il contratto collettivo effettivamente disciplina tale aspetto, il patto individuale vi può derogare in meglio?
- Se in azienda ci fossero più richieste nel tempo di anticipi, il fatto che la norma parli di una sola volta, il patto individuale potrebbe derogare al numero degli anticipi?
- Se è in deroga, significa che si può superare anche il 70% del valore, questo è possibile ad ogni richiesta?
- Quali i punti di attenzione in questi casi??
Un piccolo passo indietro è doveroso per precisare che l’articolo 2120 cc vincola il lavoratore rispetto all’accesso sull’anticipo del TFR secondo alcuni parametri, che divengono anche condizione essenziale per l’erogazione in assenza di previsioni delle parti sociali o patti individuali raggiunti.
Vediamo quali:
- la necessità di sostenimento di spese sanitarie o acquisto prima casa, per sé o per i figli;
- anzianità minima pari a 8 anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro;
- ripetitività, individuata in una sola volta nel corso del rapporto di lavoro;
- misura non superiore al 70% del trattamento accantonato alla data della richiesta.
Volendo operare in deroga secondo il citato ultimo comma dell’art. 2120 del Cod. Civile, è necessario focalizzarsi su ognuna delle sopraelencate motivazioni previste dall’articolo stesso per realizzare il raggiungimento della deroga migliorativa prescritta dalla disciplina.
Non v’è dubbio che l’accesso alle anticipazioni del TFR per più di una volta durante il corso del rapporto lavorativo possa considerarsi una deroga migliorativa rispetto alle previsioni di legge.
ALLERT!! Bisogna porre attenzione al fatto che tale ripetitività non snaturi di per sé l’istituto che deve, comunque, rimanere una retribuzione differita in senso stretto. Mi spiego meglio: differita perché il Tfr dovrebbe essere riconosciuto al lavoratore dipendente al termine del rapporto, e come tale, da un punto squisitamente fiscale detto importo subisce una trattenuta fiscale (e solo quella) ad una tassazione agevolata chiamata “separata” e non ordinaria… In pratica non si cumula con il reddito del lavoratore e viene tassata un po’ meno. Inoltre, non è soggetta a prelievo previdenziale, se non un o 0,5%. Il che significa che, se “snaturo” il concetto di Tfr, potenzialmente mi espongo al rischio che tale importo venga riconosciuto alla stregua di una normale retribuzione e quindi soggetto a prelievo contributivo e fiscale ordinario.
Anche l’erogazione in misura superiore al 70% del trattamento accantonato alla data della richiesta può anch’essa essere considerata una deroga migliorativa.
Se poi l’accordo individuale, demandato dalla norma alle parti, risulta migliorativo rispetto alle previsioni del CCNL non si ritiene che sussistano cause ostative alla sottoscrizione dello stesso.
ALLERT!! Deroga sì ma attenzione alle motivazioni della richiesta dell’anticipo. Come detto, non è opportuno snaturare l’istituto del trattamento di fine rapporto. A tal proposito, infatti, rimanendo in linea con le ragioni descritte nell’articolo, concessioni in “deroga”, devono sussistere autonome, sostanziali e dimostrabili ragioni non ricorrenti come ad esempio:
- spese funerarie per familiari;
- ristrutturazione urgente della casa di abitazione;
- acquisto di veicoli necessari alla mobilità;
- spese mediche per familiari;
- ecc.
La semplice ragione “per motivi personali”, posto che si tratta sempre di ragioni personali, deve essere circostanziata e non generica.
Per tale ragione si ritiene necessario che la richiesta di anticipo da parte del lavoratore venga formulata per iscritto, con specifica indicazione delle motivazioni, ed avente data certa.
Solamente dopo seguirà una redazione di un vero e proprio accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
A dirlo è la Corte di cassazione n. 4670/2021, a mente della quale laddove non venga dimostrato dal datore di lavoro il raggiungimento di un accordo derogatorio individuale migliorativo, il titolo dell’erogazione ovvero gli altri presupposti prescritti dal richiamato art. 2120, Codice Civile, l’erogazione a titolo di anticipazione del TFR non si sottrae all’obbligazione contributiva.
Quindi, posto che l’onere probatorio è a carico del datore di lavoro sarebbe sempre opportuno condividere tale decisione, peraltro non obbligatoria, con il vostro Consulente di fiducia.