Nel nostro Bel Paese, le imposte hanno un peso piuttosto rilevante, e questa ormai è cosa nota!
Va da sé che anche i redditi da pensione subiscono la stessa sorte.
Come fare allora per ridurre le imposte sulla pensione e vedersi l’assegno più alto a fine mese?
…portare la residenza all’estero e
Solitamente, chi riceve una liquidazione pensionistica, ed intende trasferirsi all’estero, lo fa principalmente per evitare di pagare troppe tasse in Italia. Lo stesso cerca inoltre di evitare addirittura la doppia tassazione:
– in Italia, da cui la pensione proviene;
– e presso lo Stato di nuova residenza che potrebbe pretendere il pagamento delle tasse sui redditi percepiti, visto che il pensionato è residente nel proprio territorio e sfrutta i relativi servizi offerti.
Su questi punti, in particolare, ci conforti sapere che il divieto della doppia imposizione è sancito dalle varie Convenzioni Bilaterali stabilite tra l’Italia ed altri Stati.
Ma prima ancora è l’art. 18 della Convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) a stabilire che chi ha cessato il proprio impiego dall’ambito Privato, possa vedere tassata la propria pensione solamente nello Stato ove lo stesso abbia la propria residenza.
Art. 18:
Ma cosa accade per i percettori di una pensione Pubblica??
Nel caso in cui la pensione fosse liquidata dalla gestione Pubblica, l’importo percepito è soggetto alla normativa di cui all’art. 19 paragrafo 2 della medesima Convenzione. Essa prevede espressamente che:
Art. 19 c. 2:
In definitiva, l’art. 19 c. 2 stabilisce che coloro che percepiscono una pensione dello “Stato”, devono vedersi tassato l’importo nello Stato stesso che la eroga.
Quindi la mancanza dei requisiti determina la tassazione in ambo i paesi (Italia e stato estero). Risulta quindi fondamentale, per ovviare alla doppia imposizione, e solo per la pensione liquidata in ambito Pubblico, che il percettore ottenga la nazionalità nello Stato Estero, oltre alla residenza.
Questa disposizione, palesemente disparitaria nel trattamento rispetto alla pensione erogata in ambito Privato, è stata oggetto di alcune sentenze. Tra tutte, la più recente, ha visto ex-pensionati italiani (settore Pubblico), trasferiti all’estero, che, dopo qualche tempo, hanno richiesto all’Inps la liquidazione dell’importo lordo percepito per effetto del trasferimento della residenza nel nuovo paese.
La questione ovviamente ha provocato la reazione dell’Inps, che ha bocciato immediatamente la pratica in applicazione della Convenzione OCSE in base all’art. 19 c. 2.
Sebbene i pensionati non abbiano perso tempo, opponendosi immediatamente alla risposta tramite un ricorso, la Conte dei Conti e la successiva sentenza emanata da parte della Corte di Giustizia Europea, hanno ribadito che ciascuno degli Stati membri ha la facoltà di definire modalità di tassazione in virtù di criteri quali:
- Stato pagatore
- Possesso della cittadinanza.
Il risultato è quindi che, per gli ex-dipendenti Pubblici, che vivono in altro paese, risulta necessario ottenere anche la cittadinanza del paese di trasferimento oltre alla relativa residenza.
Ma esistono delle esclusioni…
Infatti, esistono delle eccezioni all’applicabilità della suddetta normativa, usufruibili proprio dai percettori di pensione Pubblica esclusivamente nei seguenti paesi extra-comunitari:
- Australia
- Senegal
- Cile
- Tunisia
In questi luoghi, infatti, gli accordi presi nel tempo offrono la possibilità di trasferimento anche a pensionati della Gestione Pubblica potendo così sfruttare la relativa tassazione mediante il semplice trasferimento della residenza.
Di conseguenza il soggetto percettore di pensione ha la necessità di conoscere anzitempo se l’importo sarà liquidato dalla gestione Pubblica o dalla gestione Privata, e se vi sono degli accordi tra lo Stato italiano e quello di destinazione al fine di evitare spiacevoli sorprese una volta che le scelte sono state fatte.