Il lavoro autonomo occasionale rientra nella casistica dell’art. 2222 del Codice civile relativo al contratto d’opera.
Autonomo perché la circostanza è quella in cui una persona “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Occasionale in quanto la prestazione resa è fortuita, circostanziata, a volte unica, e molto più semplicemente “occasionale” ovvero NON abituale.
Attenzione a non confondersi
Il lavoro autonomo occasionale non va confuso con il contratto di prestazione occasionale di cui all’art.54-bis del d.l. 50/2017. Ormai desueto e ridotto a casi molto limitati, il “contratto di lavoro occasionale” rientra di fatto in una prestazione a carattere subordinato, sotto la direzione del committente, con tutti i vincoli organizzativi del caso (si pensi a baby-sitter, lavori domestici, ecc.).
Mentre nel lavoro autonomo occasionale non vi sono limiti ai possibili committenti, né tetti massimi annui al compenso, inoltre è il committente a pagare direttamente il prestatore, mentre nel contratto di prestazione occasionale è l’INPS a erogare le somme spettanti e, dal punto di vista fiscale, i compensi non sono esenti bensì rientrano nei “redditi diversi”.
Analizziamo il contratto di lavoro autonomo occasionale
Possiamo individuare i seguenti elementi costitutivi del lavoro autonomo occasionale:
- compimento di un’opera o un servizio dietro un corrispettivo
- il lavoro reso dal prestatore deve essere di carattere prevalentemente personale
- non vi deve essere vincolo di subordinazione con il committente, di conseguenza autonomia organizzativa in merito alla prestazione da eseguire, utilizzo di mezzi propri e assenza di vincoli di orario per il prestatore
- alla luce del punto precedente, l’oggetto della prestazione si identifica in un obiettivo da raggiungere con le modalità ritenute più consone dal prestatore, che si assume il rischio economico
- occasionalità e quindi non abitualità della prestazione
Chi non può prestare lavoro autonomo occasionale?
- i dipendenti pubblici, salvo autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza
- i professionisti che esercitano professioni intellettuali iscritti ai relativi albi
- i lavoratori di enti sportivi legalmente riconosciuti
- gli appartenenti a commissioni e organi di amministrazione
Contratto e obblighi di comunicazione
Pur non essendo obbligatoria la forma scritta è buona prassi preparare una lettera d’incarico, in maniera tale da avere un documento da cui risulti quantomeno la descrizione dell’attività e il relativo compenso, se le attrezzature vengono messe a disposizione dal committente, i tempi massimi per l’esecuzione della prestazione ed eventuali modalità di recesso anticipato. Vale la pena di sottolineare che un contratto di questo tipo è fortemente sconsigliato se la prestazione riguarda manodopera poco qualificata, in quanto potrebbe facilmente essere interpretato come un modo di nascondere un rapporto di lavoro subordinato.
Obblighi del committente
Ciò che invece è obbligatorio è la comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, per mezzo del portale Servizi Lavoro, in cui si dovranno inserire i seguenti dati:
- dati anagrafici del committente e del prestatore
- luogo della prestazione
- breve descrizione dell’attivit
- data di inizio
- l’arco temporale presumibile per l’esecuzione della prestazione
Se l’obbligo non viene rispettato è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Bisogna precisare però che sussistono alcune eccezioni a questo obbligo, definite nelle FAQ dell’INL, i committenti non sono tenuti ad effettuare la comunicazione preventiva nei seguenti casi:
- gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, in quanto l’obbligo di comunicazione interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori
- le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale
- in caso di rapporto con il procacciatore d’affari occasionale
- prestazioni di natura prettamente intellettuale come ad esempio correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori di convegni, docenti, ecc.
- prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo
- prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche
- gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori
- le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici non economici, in quanto non operanti in qualità di imprenditori
- le fondazioni ITS, in quanto committenti non esercenti attività d’impresa
- attività di volontariato per cui sia previsto solo un rimborso spese
- prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti, in quanto svolte all’estero e soggette alla disciplina del relativo Paese
- sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine
- prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore contattati per il tramite di un call center
Profili contributivi e fiscali
Sotto il profilo contributivo va fatto un distinguo: se il reddito annuale è inferiore o uguale a 5.000 euro il prestatore non è tenuto versare i contributi INPS, mentre se vengono superati i 5.000 euro annui, diventa necessaria l’iscrizione alla Gestione Separata INPS con contributi a carico per 1/3 del prestatore e per 2/3 del committente.
Sul piano fiscale, invece, il reddito da lavoro autonomo occasionale è incluso, come accennato, nella categoria dei “redditi diversi” e, quando il committente può agire come sostituto d’imposta (imprese e professionisti se non applicano il regime forfettario; società di persone e di capitali; associazione ed enti di ogni tipo; condomini), dovrà effettuare una ritenuta a titolo d’acconto del 20% del valore della prestazione lorda, se invece non può agire come tale (ad esempio è un privato o è in regime forfettario), il compenso verrà versato per intero e sarà tassato in sede di dichiarazione dei redditi del prestatore.
Conclusioni
Il lavoro autonomo occasionale è uno strumento utile nelle mani del committente, ma bisogna stare attenti perché un utilizzo frequente dell’istituto con lo stesso prestatore finisce per risolversi in due modi: o un rapporto sostanzialmente subordinato, se vi è in concreto il potere direttivo e organizzativo del committente, oppure un lavoro autonomo che non è più occasionale e quindi assoggettato alla disciplina ordinaria che richiede, tra l’altro, l’apertura della partita IVA da parte del prestatore. Inoltre, come si è visto, non va confuso con il contratto di prestazione occasionale. Per un uso corretto dell’istituto e per scegliere la soluzione migliore in base alle proprie esigenze, è sempre meglio confrontarsi con il proprio Consulente del Lavoro di fiducia.