Il whistleblowing è la rivelazione spontanea da parte di un individuo denominato segnalante (whistleblower) in merito ad un’irregolarità o ad un illecito avvenuto all’interno dell’ente del quale il soggetto sia stato testimone.
La segnalazione deve essere presentata nell’interesse generale in base a quanto previsto dall’art. 54 del d.lgs. 165/2001.
COSA SI INTENDE ESATTAMENTE PER SEGNALAZIONE DI ILLECITO?
Il whistleblowing in Italia è regolato dalla legge N° 179 emanata il 3 novembre 2017, ed in particolare regola la disciplina in materia di:
- Segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza, anche in modo casuale, in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- Comunicazioni di misure ritorsive adottate dall’amministrazione.
Il whistleblowing può essere effettuato in due diverse modalità:
- Interna: si verifica quando la segnalazione viene effettuata da un dipendente tramite dei canali interni all’azienda;
- Esterna: si verifica quando la segnalazione viene effettuata pubblicamente tramite un’Autorità esterna. Questa modalità viene utilizzata nel momento in cui il dipendente non considera adeguati i sistemi e le procedure interne della gestione dei casi in oggetto.
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Quali sono i soggetti che possono effettuare la segnalazione?
I soggetti che possono effettuare le segnalazioni sono elencati di seguito:
- Dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1.2 D.Lgs. 165/2001;
- Dipendenti degli enti pubblici economici;
- Dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico art. 2359 C.C.;
- Lavoratori e collaboratori di imprese private che prestano opere/servizi in favore della Pubblica Amministrazione.
Quali sono gli ambiti maggiormente segnalati dal whistleblower?
Le segnalazioni effettuate riguardano principalmente i seguenti ambiti:
- Corruzione;
- Discriminazionee molestie sul posto di lavoro;
- Violazioni della legge e reati penali;
- Violazioni dei diritti umani;
- Corruttibilità attiva e passiva: per corruttibilità attiva si intende l’attività di corrompere mentre la corruttibilità passiva concerne nell’essere corrotti
- Mala amministrazione e gestione;
- Insider trading: si intende lo sfruttamento di informazioni non di dominio pubblico, possedute da coloro che sono a conoscenza di informazioni privilegiate in relazione della posizione lavorativa ricoperta;
- Uso improprio dei dati.
Le segnalazioni effettuate devono, inoltre, riguardare situazioni, fatti e/o circostanze di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, nelle quali rientrano anche le notizie acquisite in modo puramente casuale.
Nelle segnalazioni devono essere sempre presenti determinate circostanza:
- Il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto;
- La Descrizione del fatto;
- Le Generalità e gli elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
- I Documenti che vadano a comprovare il fatto
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È necessario garantire la massima sicurezza in merito all’identit del segnalante che non può essere rivelata senza che si sia presente il suo espresso consenso.
Inoltre, la segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/990.
Come avviene la protezione dell’identità in Italia?
Il legislatore italiano non consente che le segnalazioni siano effettuate totalmente in anonimato, cosi ha attuato un sistema dove viene protetta la riservatezza sia del whistleblower sia delle persone segnalate tramite l’utilizzo di strumenti di “crittografia”.
L’identità del whistleblower può essere conosciuta solo da coloro che sono designate dagli enti, e quest’ultimi potranno dare seguito alle segnalazioni.
Questo avviene poiché la tutela del whistleblower è un diritto fondamentale riconosciuto a livello internazionale, e chi denuncia fatti illegittimi ed illeciti non deve avere il timore di ricevere ritorsioni in ambito lavorativo dai suoi superiori.
Per quanto concerne, infine, l’identità della persona segnalante e qualsiasi informazioni che possa far evincere l’identità sia in modo diretto che in modo indiretto, quest’ultime potranno essere rivelate a persone diverse da quelle designate dagli enti solo tramite espresso consenso del “whistleblower”.
LA GARANZIA DI RISERVATEZZA
Secondo il G.D.P.R. n. 679/16, è necessario definire i ruoli che vengono attribuiti ai soggetti coinvolti nella procedura al fine di garantire le misure di sicurezza dei dati e del loro trattamento in maniera adeguata.
Inoltre, è necessario disciplinare sia il diritto di accesso alle informazioni da parte del soggetto segnalato sia le modalità che permettano il corretto trasferimento dei dati intra UE che Extra UE.
In particolare, Il titolare del trattamento dei dati deve garantire che i dati siano resi anonimi nelle fasi di segnalazione, trasferimento e conservazione della segnalazione.
Il Garante Italiano della Privacy definisce quali sono le garanzie che il titolare deve fornire al segnalante nel momento in cui vengono raccolte le segnalazioni.